Traccia di diritto civile
Tizio affida a Caio i lavori di rifacimento integrale della copertura della sua abitazione, consistente in una villa unifamiliare con tetto a falde, che è da tempo affetto da numerose infiltrazioni.
Tizio nomina Sempronio direttore dei lavori, con compiti sia di progettazione che di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori.
Le parti concordano che la fornitura dei materiali sia a carico del committente Tizio.
Al termine dei lavori si verifica che le infiltrazioni persistono a causa di un difetto del materiale fornito nonché di vizi di progettazione ed esecuzione.
Tizio si rivolge al proprio legale per ottenere, da chi spetta, il ripristino dell’opera conformemente alle regole dell’arte, nonché il risarcimento del danno sofferto per il perdurare delle condizioni di insalubrità degli ambienti interessati dalle infiltrazioni.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto più adeguato per tutelare le ragioni del proprio assistito in giudizio.
Proposta di soluzione
Atto da redigere
Atto di citazione o ricorso ex art. 281undecies
Per: Tizio
Contro: Caio
Nonché contro: Sempronio
Fatto
(…)
Si deve dare atto di aver esperito il tentativo di mediazione con risultato negativo (la relazione contrattuale con Sempronio si qualifica come prestazione d’opera ed è, pertanto, soggetta alla condizione di procedibilità).
Diritto
1. Sulla responsabilità di Sempronio ex art. 2230
Norme rilevanti
2230 c.c.
Si sarebbe potuto argomentare circa il contenuto della prestazione d’opera intellettuale e, in particolare, la responsabilità di vigilanza affidata a Sempronio ai sensi del contratto stipulato tra le parti
2. Sulla responsabilità di Caio ex artt. 1667 e 1668 c.c.
Norme rilevanti
1655 c.c.
1658 c.c.
1663 c.c.
1667 c.c.
1668 c.c.
Dopo aver esposto la natura e il funzionamento del contratto di appalto, si poteva argomentare circa la responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1667 c.c. e il contenuto della garanzia ai sensi dell’art. 1668 c.c..
La responsabilità dell’appaltatore non viene esclusa dalla presenza del contratto d’opera, in quanto “In materia di appalto il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente non annullano l’autonomia dell’appaltatore che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nella esecuzione dell’appalto, le regole dell’arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, e, perciò, a controllare, tra l’altro, la qualità del materiale impiegato rispondendo dei vizi di tale materiale anche quando questo è fornito dal committente o da produttore da questo indicato, a meno che non provi che il controllo richiedeva cognizioni tecniche che eccedevano i limiti della diligenza dovuta o che ha dato pronto avviso al committente della inadeguata qualità del materiale ricevuto” (Cass. civ. 169/1996; Cass. civ. 10580/1994).
3. Sulla natura solidale della responsabilità di Caio e Sempronio ex art. 2055 c.c. e sul diritto ad ottenere il risarcimento del danno ed il ripristino dei vizi ex art. 2931 c.c.
Norme rilevanti
2055 c.c.
2931 c.c.
Conclusioni
Accertare e dichiarare l’inadempimento di Sempronio e Caio dei rispettivi obblighi contrattuali e, per l’effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni nei confronti di Tizio, nonché condannarli alla esecuzione delle opere necessarie all’eliminazione dei vizi.
Traccia di diritto penale
Tizia madre del piccolo Sempronio, di soli due anni, innervosita da una notte insonne, a causa del pianto insistente del figlioletto, lo colpisce con uno schiaffo; il piccolo impatta con la testa sulla barra di legno del lettino riportando un grave trauma cranico. Dopo qualche istante di pianto, il piccolo non dà più alcun segno di vita, e Tizia, convinta di averlo ucciso, decide di occultare il cadavere all’interno dell’armadio, riponendolo in un sacchetto di plastica, per poi potersene disfare in seguito. Dall’esito della disposta autopsia risulta che Sempronio, pur avendo riportato un notevole trauma cranico, è deceduto per asfissia a seguito della condotta della madre che l’aveva chiuso ancora vivo all’interno del sacchetto di plastica. In esito al giudizio di primo grado, la Corte di Assise di Roma condanna Tizia alla pena dell’ergastolo per il delitto di omicidio volontario pluriaggravato (art. 61 n.1, 5 e 11, art. 575 e art. 577 c.p.). Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, rediga l’atto di appello soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottesi al caso in esame.
Proposta di soluzione
Norme rilevanti
Art 43 c.p.
Art. 47 c.p.
Art. 582 c.p.
Art. 590 c.p.
Art. 589 c.p.
Giurisprudenza rilevante
Corte Costituzionale, sentenza n. 197 del 10 ottobre 2023
Atto da redigere
Atto di appello
Giudice competente
Corte di Assise di Appello
La condotta va divisa in due segmenti: il primo concernente lo schiaffo e il conseguente trauma cranico; il secondo concernente la morte per asfissia a seguito dell’occultamento nel sacchetto.
La prima condotta, anche in funzione dell’energia cinetica del colpo e dello stato psicologico della donna, potrà essere qualificata alternativamente in lesioni colpose (art. 590 c.p.) o in lesioni volontarie sostenute da dolo eventuale (582 c.p.). Tutto sta alla capacità giuridico/argomentativa del candidato.
Il secondo segmento non è causalmente riconducibile al primo, collocandosi a valle di una successiva e autonoma deliberazione dell’imputata. Ricorre allora un omicidio colposo (589 c.p.), per errore sul fatto determinato da colpa, a mente dell’art. 47 c.p. La donna avendo di fronte il corpo del bambino avrebbe dovuto sincerarsi, secondo ogni più elementare regola di buon senso e di prudenza, della permanenza in vita del bambino prima di rinchiuderlo in un sacco di plastica dandone per certa la morte.
E’ da escludere ogni possibile qualificazione del fatto in 584 c.p., poiché la morte non è conseguenza degli atti diretti a ledere o a percuotere.
Va esclusa anche la qualificazione del secondo segmento in 586 c.p., poiché l’evento mortale non è stato conseguenza di un altro delitto (in pura ipotesi l’occultamento di cadavere), ma si è verificato con la medesima azione di “occultamento” nel sacchetto.
Non si ravvisa, infine, alcun elemento compatibile con l’ipotesi del dolo interrotto a mezza via dall’errore, considerato che non vi è mai stato dolo omicidiario nella condotta della madre (caso di scuola di dolo colpito a mezza via dall’errore: Tizio, agendo con il dolo di omicidio, erroneamente convinto di essere riuscito a uccidere Caio, dà fuoco al corpo cagionandone la morte senza saperlo).
Sul tema delle circostanze era possibile aggredire tanto le aggravanti, quanto premere per il riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione degli elementi di fatto consegnati dalla traccia. In modo particolare era importante cercare di escludere le aggravanti di cui ai nn. 1, 5 e 11 c.p. e lavorare sul riconoscimento delle attenuanti generiche, da ritenere in ogni caso almeno equivalenti alle aggravanti e in modo specifico all’aggravante di cui all’art. 577 c.p.; un giudizio di comparazione, quest’ultimo, reso possibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 197/2023.
Traccia di diritto amministrativo
Il Comune di Zeta pubblica un bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione nella scuola di infanzia comunale.
Alla procedura partecipano 2 RTI: RTI Omega e RTI Delta.
All’esito della gara l’appalto viene aggiudicato al RTI Omega, costituito dalla società Omega quale mandataria e dalle società Alfa, Beta e Gamma quali mandanti.
Prima della stipulazione del contratto di appalto, la mandante Alfa del RTI Omega stipula con la società Iota un contratto di affitto di azienda; il RTI Omega segnala al Comune che la società subentrante Iota ha i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d’appalto e chiede al Comune di dare atto che a seguito del subentro il RT aggiudicatario è composto da Omega, mandataria, e dalle società Iota, Beta e Gamma, mandanti, invitando lo stesso a stipulare il contratto.
Il Comune, deducendo che non è ammissibile l’aggiudicazione in favore di una società che non ha partecipato alla gara, non accoglie l’istanza di subentro, revoca il decreto di aggiudicazione in favore di RTI Omega ed emette decreto di aggiudicazione nei confronti di RTI Delta.
Il candidato, assunte le vesti del legale di RTI Omega, rediga l’atto ritenuto opportuno per tutelare il proprio assistito in giudizio.
Proposta di soluzione
Norme rilevanti
Art. 97 D.Lgs. 36/2023
Art. 40 Codice del Processo Amministrativo
Riferimenti giurisprudenziali
Adunanza Plenaria n. 10/2021, n. 2/2022; TAR Campania, sez. I, sentenza n. 5211/2024
La questione si concentra sulla possibilità di modificare la composizione di un RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico e sulle decisioni amministrative di revoca adottate dal Comune di Zeta.
Il primo aspetto da considerare è che l’articolo 97 del D.Lgs. 36/2023 è molto chiaro: permette modifiche nella composizione dei raggruppamenti temporanei, inclusa la sostituzione di un componente con un nuovo operatore economico, a condizione che i requisiti originari rimangano rispettati.
Questa norma non è un’invenzione recente, ma conferma un percorso giurisprudenziale già avviato. Per esempio, l’Adunanza Plenaria n. 10/2021 aveva già stabilito che modifiche soggettive del RTI erano possibili non solo durante l’esecuzione del contratto, ma anche in fase di gara, purché non si alterasse l’offerta economica o tecnica. Inoltre, la sentenza del TAR Campania n. 5211/2024 ribadisce che le modifiche al raggruppamento devono limitarsi agli aspetti soggettivi, senza intaccare l’offerta presentata.
Nel nostro caso, il Comune di Zeta non ha tenuto conto di queste disposizioni. Ha basato la propria decisione sul principio di immodificabilità del RTI, ormai superato dalla normativa vigente.
Altra questione rilevante è quella relativa alla qualità dell’istruttoria svolta dal Comune. L’amministrazione ha valutato in modo sommario la situazione, ignorando le prove fornite dal RTI Omega sulla piena idoneità di Iota S.r.l. a subentrare. Questo è un classico caso di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. La sostituzione non avrebbe alterato l’offerta presentata, ma si limitava a garantire continuità alla partecipazione del RTI.
Il ricorso al TAR dovrebbe quindi puntare su due richieste fondamentali:
- La sospensione del provvedimento di revoca, per evitare un danno immediato e irreparabile al RTI Omega.
- L’annullamento definitivo della revoca e della nuova aggiudicazione, con la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il RTI Delta.