Soluzioni tracce atto giudiziario esame avvocato 2018
Riportiamo di seguito le tracce e le soluzioni relative alla prova dedicata alla redazione dell’atto giudiziario per l’esame d’avvocato 2018.
Traccia atto giudiziario di diritto civile esame avvocato 2018
Nel gennaio del 2018 la società Alfa ha venduto a Tizio una macchina tipografica esposta all’interno del proprio negozio. Quest’ultimo però, nonostante le molte sollecitazioni verbali rivoltegli, a distanza di alcuni mesi non ha ancora provveduto a ritirare il bene. Stante la perdurante inerzia di Tizio, la società Alfa lo ha dunque citato in giudizio contestandogli l’inadempimento all’obbligo di ritirare il bene acquistato nonché lamentando di aver subito un concreto danno alla propria attività imprenditoriale, in quanto la macchina tipografica occupa una parte consistente della superficie del locale utilizzato per l’attività di vendita ed impedisce l’esposizione di altri prodotti. Ha chiesto pertanto, a titolo di risarcimento dei danni, la corresponsione della somma di euro 6.000,00, corrispondente ad una parte dell’importo dei canoni mensili di locazione del predetto locale corrisposti dal gennaio 2018 alla data di redazione dell’atto di citazione, con riserva di richiedere, eventualmente anche in separato giudizio, i danni in seguito maturati.
Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo alla difesa del proprio assistito.
Soluzione traccia atto giudiziario di diritto civile esame avvocato 2018
Atto da svolgere
Comparsa di costituzione e risposta.
Disciplina normativa
Art. 3 d.l. 132 del 2014;
Art. 1206 cod. civ. – della mora del creditore – condizioni;
Art. 1208 cod. civ. – della mora del creditore – requisiti per la validità dell’offerta;
Art. 1209 cod. civ. – della mora del creditore – offerta reale ed offerta per intimazione;
Art.1220 cod. civ. – della mora del creditore – offerta non formale;
Art. 1476 cod. civ. – delle obbligazioni del venditore – obbligazioni principali del venditore;
Art. 1477 cod. civ. – delle obbligazioni del venditore – consegna della cosa;
Art.1514 cod. civ. – della vendita di cose mobili – deposito della cosa venduta.
Motivi
Improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
La domanda ha ad oggetto una richiesta di pagamento per una somma inferiore ad Euro 50.000, pertanto, parte attrice avrebbe dovuto esperire il tentativo di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità.
Infondatezza della domanda stante la mancata costituzione in mora del debitore.
La società Alfa si è limitata a mere sollecitazioni verbali, omettendo di costituire in mora il debitore.
Dalla mancata costituzione in mora, nei modi e nelle forme prescritte dalle legge, ne discende che non si producono in capo all’acquirente gli effetti della mora accipiendi, tra i quali, per quel che concerne il presente atto, l’obbligo di risarcire il danno.
Le mere sollecitazioni, al più, possono integrare, la fattispecie dell’offerta non formale, che, per sua natura, è atto ricettizio preordinato ad escludere gli effetti della mora debendi.
Violazione dell’art. 1514 cod. civ.
Al fine di evitare il pregiudizio lamentato, parte attrice avrebbe dovuto seguire il disposto della norma di cui all’art. 1514 cod. civ. secondo la quale, laddove il compratore non si presenta per il ritiro, il venditore può depositarla in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo determinato dal Tribunale.
Conclusioni
In via preliminare, accertato il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, dichiarare improcedibile la domanda;
Nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Traccia atto giudiziario di diritto penale esame avvocato 2018
In data 09.02.2016, Tizio si trova nei giardini pubblici del Comune di Alfa con il proprio cane di piccola taglia tenuto al guinzaglio. All’improvviso un cane di grossa taglia senza guinzaglio con comportamento aggressivo si lancia contro il cane di Tizio e cerca di azzannarlo. Tizio, munitosi di un grosso bastone trovato nelle vicinanze, colpisce violentemente il cane di grossa taglia uccidendolo. Di lì a breve arriva Caio proprietario del cane ucciso, che stravolto per l’accaduto, denuncia Tizio.
All’esito del processo penale di I grado, il giudice ritiene Tizio responsabile del delitto previsto e punito dall’art. 544 bis c.p. e lo condanna con la pena di mesi 4 di reclusione, senza riconoscere alcuna circostanza attenuante in considerazione del fatto che l’imputato ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Ad avviso del giudicante Tizio ha causato la morte del cane di Caio «senza necessità», avendo agito al solo fine di difendere il proprio animale di compagnia.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario più idoneo alla difesa del proprio assistito.
Soluzione traccia atto giudiziario di diritto penale esame avvocato 2018
Atto da svolgere:
L’atto che il candidato è chiamato a svolgere è un atto di appello.
Disciplina normativa:
Art. 544 bis c.p.
Art. 54 c.p.
Art. 131 bis c.p.
Art. 62 c.p.
Art. 62 bis c.p.
Art. 133 c.p.
Motivi:
1) INSUSSISTENZA DEL FATTO TIPICO: L’IMPUTATO HA AGITO IN PRESENZA DI UNA SITUAZIONE DI “NECESSITÀ”.
Cfr. Cass. pen., Sez. III, 28 novembre 2016, n. 50329: “In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato di uccisone di animali di cui all’art. 544 bis c.p., comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l’agente tenga altrimenti inevitabile (fattispecie relativa all’uccisione di un alano da parte dell’imputato per tutelare la sua incolumità e quella del suo cane di piccola taglia, aggredito e morso poco prima).”
[Appare opportuno sottolineare che, sotto il profilo dogmatico, il sintagma “senza necessità” previsto dall’art. 544 bis c.p. costituisce una c.d. clausola di antigiuridicità speciale, attraverso cui si integra la condotta tipica descritta dalla disposizione con un elemento ulteriore di illiceità, desumibile da una norma diversa da quella incriminatrice. Di conseguenza, questa figura si presenta diversa e ulteriore rispetto alla normale antigiuridicità oggettiva, intesa come assenza di cause di giustificazione. Si tratta, dunque, di un elemento normativo della fattispecie, per la cui determinazione concettuale occorre fare riferimento a una disposizione extrapenale appartenente a qualsiasi ramo dell’ordinamento.]
2) ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO EX ART. 131 BIS C.P.
Valutare la corrispondenza tra i requisiti previsti dalla disposizione e gli elementi fattuali descritti dalla traccia.
3) MANCATA CONCESSIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE DI CUI ALL’ART. 62 BIS C.P.
4) MANCATA CONCESSIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI DI CUI ALL’ART. 62 NN. 1 E 2 C.P.
Traccia atto giudiziario di diritto amministrativo esame avvocato 2018
In data 15 maggio 2017 l’università Alfa, con decreto del Rettore n. 29/2017, indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza. La commissione esaminatrice indica quali criteri di selezione i titoli, le pubblicazioni scientifiche e le altre risultanze curriculari. Alla procedura partecipano Tizio e Caio. All’esito della valutazione comparativa, la commissione dichiara idoneo Caio, ritenendo assorbente la circostanza che questi sia autore di tre monografie, mentre Tizio ne ha scritta solo una. Tizio propone ricorso al componente tribunale amministrativo regionale che, con sentenza n. 2323 del 15 gennaio 2018, annulla gli atti impugnati sul rilievo che la commissione non aveva in alcun modo valutato i titoli e le altre risultanze curricolari dei candidati, che pure erano stati indicati quali criteri di selezione assieme alle azioni scientifiche. La sentenza passa in giudicato. In data 5 giugno 2018 la commissione esaminatrice effettua nuovamente la propria valutazione comparativa e conferma l’idoneità di Caio esprimendo il seguente giudizio integrativo: «lo spiccato valore delle pubblicazioni di Caio (tre monografie) rende ininfluente ogni ulteriore considerazione relativa alle risultanze curricolari. Quanto ai titoli dei candidati, esse sono di identico valore». A conclusione della nuova valutazione, il Rettore con decreto del 3 settembre 2018, dichiara idoneo Caio.
In data 17 settembre 2018 Tizio si reca dunque dal proprio legale di fiducia, lamentando che la commissione non avesse ancora una volta valutato le altre risultanze curricolari (nonostante quanto disposto dalla citata sentenza del TAR), sia che il giudizio espresso in ordine ai titoli fosse palesemente erroneo, potendo egli vantare il doppio dei titoli rispetto a Caio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo.
Soluzione traccia atto giudiziario di diritto amministrativo esame avvocato 2018
Atto da svolgere:
ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 e ss. c.p.a.
Domande da formulare:
ottemperanza dell’Amministrazione resistente (Università Alfa) alla sentenza n. 2323 del 15 gennaio 2018 passata in giudicato; nonché per l’accertamento della nullità del decreto del 3 settembre 2018 adottato dal Rettore; per la nomina, ove occorra, in caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione resistente, di un commissario ad acta; per la determinazione di una somma di denaro dovuta per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; per la condanna al pagamento di somme dovute a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dopo il passato in giudicato della sentenza, nonché al risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata formulazione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.
Motivi di diritto:
– Violazione ed elusione del giudicato della sentenza n. 2323 del 15 gennaio 2018. Violazione del principio di partecipazione, trasparenza, imparzialità e buona amministrazione (artt. 1 e 3 l. 241/1990, art. 97 Cost. e art. 41 Carta di Nizza). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Illogicità ed ingiustizia manifesta.
– Violazione dell’art. 21-septies della l.n. 241/1990.
– Sulla condanna al risarcimento dei danni ex art. 112 comma 3 e 114 comma 4, lett. e):
l’Università Alfa ha violato ed eluso il giudicato della sentenza n. 2323 del 15 gennaio del 2018 che prevedeva il rifacimento delle operazioni valutative. L’atto successivo elusivo del giudicato ha riproposto i medesimi vizi sostanziali denunciati nel ricorso presentato davanti al Tar competente.
L’Amministrazione resistente avrebbe dovuto riconvocare una commissione in composizione differente che, in ottemperanza del dictum della sentenza con cui si annullavano gli atti della procedura, avrebbe dovuto emettere una valutazione dei titoli e delle risultanze curriculari indicati quali criteri di selezione insieme alle azioni scientifiche.
L’Università Alfa ha operato diversamente ed ha, pertanto, leso il diritto del ricorrente ad essere giudicato in condizioni di parità, imparzialità e trasparenza.
Giurisprudenza:
Cons. Stato Sez. V, 30/10/2018, n. 6175: La violazione del giudicato è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice.
T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 03/08/2018, n. 1195: L’obbligo dell’Amministrazione di eseguire la sentenza del giudice amministrativo che abbia accolto un’azione impugnatoria non riguarda solo gli effetti eliminatori e ripristinatori della pronuncia, ma anche il momento rinnovatorio, del riesercizio del potere, rispetto al quale rileva particolarmente l’effetto conformativo della sentenza. Ciò significa che, accanto all’effetto demolitorio del provvedimento e ripristinatorio dello status quo ante, direttamente derivanti dal dispositivo di annullamento, il giudicato, quando sia stato dedotto in giudizio un interesse legittimo pretensivo, produce l’effetto conformativo della successiva attività amministrativa, in relazione al quale assume rilievo fondamentale la motivazione della pronuncia giurisdizionale. La sentenza di accoglimento di un’azione di annullamento, in definitiva, reca in sé un valore di accertamento costitutivo, in quanto, oltre all’annullamento dell’atto impugnato, produce anche effetti preclusivi e conformativi, nel senso che l’Amministrazione non può riprodurre il provvedimento con gli stessi vizi e deve tenere conto nel riesercizio del potere delle prescrizioni contenute nella sentenza, tanto che l’atto ripetitivo di quello annullato o adottato in contrasto con le prescrizioni conformative della sentenza contiene un vizio ulteriore, vale a dire quello di violazione o elusione del giudicato.
Conclusioni: accoglimento del ricorso e, per l’effetto:
– condannare l’Università Alfa all’ottemperanza della sentenza n. 2323 del 15 gennaio 2018, prescrivendo la riconvocazione della commissione giudicatrice in composizione differente ed ordinando di valutare i titoli e le altre risultanze curriculari dei candidati, che erano stati indicati quali criteri di selezione in aggiunta alle azioni scientifiche;
– accertare la nullità della nuova valutazione comparativa in quanto atto in violazione ed elusione del giudicato;
– nominare, ove occorra, in caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione resistente, un commissario ad acta;
– determinare una somma di denaro dovuta per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
– condannare l’Università di Alfa al pagamento di somme dovute a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dopo il passato in giudicato della sentenza, nonché al risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata formulazione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.