Traccia n°2 in materia di diritto penale 13/12/2017
Tizio, dopo aver lungamente osservato le abitudini del pensionato Mevio, di anni 75, un giorno lo avvicina mentre questi sta rientrando a casa. Spacciandosi per un amico di vecchia data del di lui figlio Caio e carpitone in tale modo la fiducia lo convince a consentirgli di entrare nell’appartamento. Qui, rappresenta di vantare un credito di euro 500,00 nei confronti di Caio, di trovarsi in momentanee ristrettezze economiche e di essere pertanto intenzionato ad agire in giudizio nei confronti del predetto per ottenere la soddisfazione del proprio credito, Tizio convince Mevio a consegnargli tale somma; inoltre, approfittando di una momentanea distrazione di Mevio, fruga in un cassetto del soggiorno e si impossessa della ulteriore somma di euro 300,00 ivi rinvenuta, dandosi poi alla fuga. Nell’uscire Tizio si accorge però della presenza di telecamere di sicurezza nel palazzo e temendo essere in tal modo identificato, essendo pluripregiudicato per reati specifici: decide dunque di recarsi dal proprio legale per un consulto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio rediga motivato parere individuando i reati configurabili nel caso di specie e la relativa disciplina in ordine alla procedibilità dell’azione penale e alla possibilità di applicazione di misure cautelari.
Disciplina normativa
- Art. 640 c.p. – Truffa;
- art. 643 c.p. – Circonvenzione di persone incapaci;
- art. 61, n. 5 c.p. – Minorata difesa;
- art. 624 bis c.p. – Furto in abitazione;
- art. 625, n. 4 c.p. – Aggravante della destrezza;
- art. 280 c.p.p. – Condizioni di applicabilità delle misure coercitive;
- art. 81, II comma, c.p. – ; Reato continuato;
- art. 99 c.p. – Recidiva.
Questioni
- Al fine di risolvere le questioni giuridiche sottese alla traccia, appare opportuno scomporre la condotta di Tizio in due diverse partizioni:
– gli artifici e raggiri mediante i quali Tizio ottiene il pagamento di 500,00 euro.
1) inquadramento della condotta nell’art. 640 c.p. o nell’art. 643 c.p.
2) configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 640, II comma, n. 2 bis c.p. (che richiama l’art. 61, n. 5 c.p.).
– la sottrazione di 300,00 euro che Tizio pone in essere quando Mevio è distratto.
3) inquadramento della condotta nell’art. 624 bis c.p.
4) configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 4 c.p.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. Pen., Sez. V, 23 giugno 2017, n. 31454. L’età avanzata della persona offesa rientra nel concetto di “minorata difesa” dal momento che un anziano ha una minore capacità di rendersi conto di essere soggetto passivo di condotte illecite altrui e di reagire con lucidità ad esse.
Cass. Pen., Sez. V, 6 luglio 2011, n. 26259. Perché possa configurarsi il reato di furto in un appartamento, ex art. 624-bis c.p., è necessario che l’introduzione nell’appartamento stesso sia avvenuta furtivamente o carpendo il consenso del proprietario con l’inganno.
Cass. Pen., Sez. Un., 12 luglio 2017, n. 34090. Se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell’abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall’autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l’attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell’ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria.
Conclusione
1) Il primo segmento della condotta di Tizio integra tutti gli elementi costitutivi dell’art. 640 c.p. Non può riscontrarsi in Mevio, infatti, lo stato di infermità o deficienza psichica richiesto dall’art. 643 c.p.
2) L’età avanzata della persona offesa rientra nel concetto di “minorata difesa” di cui all’art. 61, n. 5 c.p. (richiamato dall’art. 640, II comma, n. 2 bis c.p.), in quanto l’anziano ha una minore capacità di rendersi conto di essere soggetto passivo di condotte illecite altrui e di reagire con lucidità.
3) Affinché ricorrano gli estremi dell’art. 624 bis c.p. è sufficiente che l’introduzione nell’appartamento sia avvenuta carpendo il consenso del proprietario con l’inganno.
4) Non ricorre l’aggravante di cui all’art. 625, n. 4 in quanto la distrazione non è stata causata da Tizio, ma da questi semplicemente sfruttata.
Quanto alla procedibilità:
– Rispetto alla truffa, ritenendo sussistente l’aggravante di cui al n. 2 bis il reato è procedibile d’ufficio (art. 640, III comma, c.p.);
– Rispetto al furto in abitazione, il reato è procedibile d’ufficio.
Quanto all’applicabilità di misure cautelari, se dall’impianto probatorio emergono i gravi indizi di colpevolezza a carico di Tizio, potrà essere comminata qualsivoglia misura cautelare personale, anche la custodia cautelare in carcere, in quanto i reati contestati superano i limiti edittali previsti dall’art. 280 c.p.p. L’unica esigenza cautelare riscontrabile nel caso di specie sembra essere rappresentata dal concreto pericolo della commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede.
Alla luce di quanto fin qui detto, sembra possibile ritenere configurabili in capo a Tizio i reati di cui agli artt. 640, II comma, n. 2 bis, 624 bis c.p., avvinti tra loro dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.), nonché aggravati dalla recidiva specifica (art. 99, II comma, n. 1 c.p.) in considerazione dei precedenti penali esistenti a carico di Tizio.