Esame di avvocato 2017: la prima traccia del parere civile in materia di diritto civile 12/12/2017
In data 9 febbraio 2015, Caia, di 86 anni e sua nipote Mevia di 43 anni, stipulano con l’assistenza di un notaio Sempronio un contratto del seguente tenore:
“Caia trasferisce a Mevia la nuda proprietà dell’appartamento in cui vive, sito nel centro della città e composto da 5 vani più servizi, esteso 150 mq e del valore di circa 500 mila euro riservando per sé l’usufrutto dello stesso. In cambio Mevia si impegna ad offrire quotidiana assistenza alla zia (sola e ammalata) provvedendo alle sue esigenze alimentari, alla pulizia della casa, al supporto nella somministrazione di farmaci nonché al sostegno per ogni spostamento necessario”.
Dopo circa un anno, però, Caia contatta il proprio legale, lamentandosi che Mevia da circa 6 mesi aveva di fatto cessato di assisterla. In tale occasione la stessa rappresentava, inoltre, che prima della stipula era stata diagnosticata una patologia oncologica non curabile con un’aspettativa di vita non superiore a due anni e che era stata proprio la nipote Mevia, portata a conoscenza di tale triste notizia, a convincerla a sottoscrivere il contratto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e individuando le possibili azioni a tutela delle ragioni della propria assistita.
Disciplina normativa
- Va innanzitutto analizzato il contratto atipico di mantenimento o di vitalizio alimentare (sul contratto atipico si veda l’art. 1322, comma 2, c.c.) e le sue differenze col contratto tipico di rendita vitalizia, previsto all’art. 1872 e ss. c.c.;
- Art. 1453 c.c. – Risolubilità del contratto per inadempimento.
Questioni
Assume rilevanza la circostanza che Mevia fosse a conoscenza della patologia oncologica da cui era affetta Caia e della breve aspettativa di vita di quest’ultima?
A quali rimedi può ricorrere Caia contro l’inadempimento di Mevia rispetto alle prestazioni oggetto del contratto?
Giurisprudenza di riferimento
- Cass. Civ., sez. II, 23 novembre 2016, n. 23895. La sentenza afferma che l’alea del contratto di mantenimento viene meno e il contratto va dichiarato nullo laddove, al momento della conclusione, il beneficiario fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale.
- Cass. Civ. sez. III, 21 giugno 2016, n. 12746. La sentenza afferma che nel contratto di vitalizio alimentare l’inadempimento di prendersi cura sotto il profilo materiale e morale del proprietario della casa si ripercuote sul diritto ad acquisire la proprietà dell’immobile, giustificando la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c.
Conclusione
Il contratto stipulato da Mevia e Caia è qualificabile come un contratto atipico di mantenimento o vitalizio alimentare, per sua natura connotato dall’aleatorietà. La circostanza che Mevia conoscesse le condizioni di età avanzata della beneficiaria e il suo precario stato di salute fa venir meno l’alea del contratto e ne determina la nullità per difetto di causa. L’inadempimento di Mevia comporta per Caia la possibilità di esperire un’azione di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. con risarcimento del danno. Tale azione, il cui presupposto è rappresentato dalla validità stessa del contratto, potrà essere esperita solo in via subordinata qualora non venga accolta la domanda di nullità. Pertanto il legale di Caia dovrà suggerire alla stessa di convenire in giudizio Mevia facendo valere in via principale la nullità e in subordine la risoluzione del contratto.