Le soluzioni dell’esame avvocato 2017, atto giudiziario in materia di diritto civile 14/12/2017
Beta è una associazione non riconosciuta che ha per scopo la diffusione della cultura letteraria.
Nel settembre del 2015, l’associato, Tizio, agendo in nome dell’associazione, conclude con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso l’abitazione del Comune di Alfa, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il successivo mese di dicembre. Il contratto prevede che l’attività di consegna venga svolta entro la fine del mese di ottobre. Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, le società Epsilon invia all’associazione Beta, a settembre 2016, la fattura per l’importo di Euro 8.000,00. Non avendo, però, ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio del 2017 la predetta società, preferendo non rivolgere istanze giudiziarie conto l’associazione, notifica a Tizio un atto di citazione per l’udienza del 25.01.2018, chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione della somma indicata nella predetta fattura. Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio, che fino a quel momento non ha ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma, si reca da un legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di merito.
L’atto da redigere è una comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa di terzo.
Sulla improcedibilità della domanda
Il candidato deve, in via preliminare, eccepire l’improcedibilità della domanda in virtù della disciplina prevista dalla l. n. 132/2014 che introduce l’istituto della negoziazione assistita. La causa ha, infatti, ad oggetto il caso di “pagamento a qualsiasi titolo di somme, non eccedenti 50.000 Euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria”, relativamente al quale l’art. 3 del d.l. n. 132/2014 dispone che “l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Si tratta, pertanto, di una ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria.
Sul difetto di legittimazione passiva
Art. 38 cod. civ. – obbligazioni;
Pare opportuno citare anche l’art. 36 cod. civ. per inquadrare la questione.
Sulla decadenza ex art. 1957 cod. civ.
- Art. 1944 cod. civ. – obbligazioni del fideiussore;
- Art. 1957 cod. civ. – scadenza dell’obbligazione principale;
- Art. 38 cod. civ. – obbligazioni (con particolare riferimento al secondo comma).
La suprema Corte ha ritenuto che: “In tema di associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l’art. 1957 cod. civ. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvilimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero – attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale – leda il diritto di azione del creditore” (Cass. Civ., sez. I, 17 giugno 2015, n.12508).
Sulla base del ragionamento della giurisprudenza di legittimità la fattispecie descritta deve essere inquadrata all’interno della disciplina di cui all’ art. 1944 cod. civ. (obbligazioni del fideiussore) e, in particolare, di cui all’art. 1957 cod. civ. (scadenza dell’obbligazione principale).
La responsabilità per debito altrui viene quindi intesa come una fideiussione ex lege.
Essendo decorso il termine previsto dalla suddetta norma, il creditore deve considerarsi decaduto.
Conclusione
Il candidato deve concludere chiedendo:
– preliminarmente in rito, l’improcedibilità della domanda;
– che venga accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Tizio;
– che venga accertata e dichiarata la intervenuta decadenza ex art. 1957 cod. civ.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette richieste, il candidato deve instare affinché il giudice autorizzi la chiamata del terzo Beta, ex art. 269 cod. proc. civ., chiedendo di essere tenuto indenne dalle pretese di parte attrice.