Decreto 2 dicembre 2021 – Proroga termine compimento pratica forense sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati anno 2021
2 dicembre 2021
Il Ministro della Giustizia
CONSIDERATO che con decreto ministeriale dell’11 novembre 2021 è stata indetta per l’anno 2021 la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, individuando per la presentazione della domanda di partecipazione il periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 7 gennaio 2022 e, per l’inizio delle prove, il 21 febbraio 2022;
CONSIDERATO altresì che l’articolo 3, comma 7, dello stesso decreto ministeriale stabilisce che “ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda di ammissione all’esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano completato la prescritta pratica professionale entro il giorno 10 novembre 2021”;
RILEVATO che sono pervenute a questo Ministero numerose istanze di praticanti avvocati che chiedono di modificare la disciplina di cui al citato articolo 3, comma 7 per consentire di partecipare all’esame a quanti compiano il prescritto periodo di pratica forense dopo il 10 novembre 2021 ed in tempo utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla sessione d’esame 2021;
CONSIDERATO che le richieste appaiono ragionevoli in considerazione della disciplina emergenziale adottata per la sessione 2021 dell’esame di Stato, che in deroga a quanto normalmente avviene posticipa dal mese di dicembre al mese di febbraio l’avvio delle prove, e considerato altresì che ritardi nel compimento della pratica, entro l’ordinario termine del 10 novembre, possono essere connessi all’emergenza pandemica in atto;
CONSIDERATO altresì che l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, estende alla sessione 2021 le disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 e che l’articolo 1, comma 2 di detto decreto-legge stabilisce che per quanto non espressamente previsto si applicano le norme previgenti richiamate dall’articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in quanto compatibili;
RILEVATO che tra le richiamate norme previgenti vi è il citato articolo 19, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e che, a una più attenta valutazione, tale norma deve ritenersi incompatibile con la disciplina emergenziale adottata per la sessione 2021, essendo l’avvio delle prove posticipato di due mesi rispetto al mese di dicembre e che, pertanto, pare congruo posticipare altresì il termine per la prescritta compiuta pratica, individuandolo al più tardi nel giorno precedente alla scadenza del termine di presentazione della domanda, trattandosi di un requisito necessario per la partecipazione all’esame,
DECRETA
Art. 1
A rettifica di quanto disposto dall’articolo 3, comma 7 del decreto ministeriale 11 novembre 2021 possono presentare la domanda di ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2021 – coloro che abbiano completato la prescritta pratica professionale entro il 6 gennaio 2022.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2021
La Ministra
Marta Cartabia