Decreto 10 novembre 2020 – Differimento delle date di espletamento delle prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense e del termine di presentazione delle domande – Sessione 2020
10 novembre 2020
Il Ministro della Giustizia
VISTO il decreto ministeriale 14 settembre 2020, con cui è stata indetta, per l’anno 2020, la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento, nonché fissati le date per l’espletamento delle prove scritte, le modalità di svolgimento delle prove e i termini per la presentazione delle domande da parte dei candidati;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
RITENUTO che, in forza dell’art. 1, comma 9, lett. z), del citato d.P.C.M. 3 novembre 2020, sono sospese le prove scritte degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
VISTO il parere del 9 novembre 2020 del Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui l’accesso di centinaia o di migliaia di candidati presso le sedi di esame, l’asserita impossibilità di prevenire assembramenti e la lunga durata prevista per le prove di esame, costituiscono, nella contingenza attuale della epidemia, fattori di criticità molto rilevanti che sconsigliano l’espletamento delle prove nelle date programmate del 15, 16 e 17 dicembre 2020;
CONSIDERATO che l’evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e della loro gravità non consentono, nell’attuale quadro emergenziale, di individuare la data in cui le prove possano essere espletate con adeguati standards di sicurezza, per cui si rende necessario rinviare l’indicazione del calendario di esame ad una successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
RITENUTA la opportunità di differire, fermo restando il disposto di cui all’art. 19, comma 4, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, anche il termine per la presentazione delle domande, modificando l’art. 3 e 4, comma 1, del bando indetto con d.m. 14 settembre 2020;
RITENUTO che, conseguentemente, va differita anche la data del successivo decreto ministeriale con cui regolare le modalità di accesso alle sedi di esame al fine di contenere il rischio epidemiologico;
DECRETA
ART. 1
L’espletamento delle prove scritte nelle date indicate nell’art. 3 del decreto ministeriale 14 settembre 2020 è differito alle date che saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale del 18 dicembre 2020.
ART. 2
L’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale14 settembre 2020 è sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 19, comma 4, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, la domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata per via telematica, con le modalità indicate ai successivi numeri da 3 a 6, entro il giorno 12 febbraio 2021”.
ART. 3
L’art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 14 settembre 2020 è sostituito dal seguente: “Con successivo decreto ministeriale, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale del 16 marzo 2021, saranno individuate eventuali misure disciplinanti l’accesso e la permanenza alle sedi concorsuali, al fine di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni volte a prevenire il contagio da Covid-19”.
Roma, 10 novembre 2020
IL MINISTRO
On. Alfonso Bonafede