Decreto 16 dicembre 2022 – Nomina sottocommissioni – sessione di esame avvocati 2022
16 dicembre 2022
Il Ministro
VISTO l’art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall’art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, dall’art. 2 della legge 20 aprile 1989, n. 142, e dall’art. 1-bis comma 7, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, nonché dall’art. 8, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35; l’art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dall’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;
VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante “misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 2021, n. 50;
VISTO l’art. 39 bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, rubricato “Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell’anno 2022 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato”, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122;
VISTO il decreto ministeriale del 16 settembre 2022, con il quale è stata indetta una sessione di esami per l’iscrizione all’albo degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per l’anno 2022, nonché adottate le prescrizioni di dettaglio previste dall’articolo 39 bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2022, con il quale sono state costituite la commissione presso il Ministero della giustizia e le prime sottocommissioni aventi sede presso ciascuna Corte di appello;
RITENUTO che, in relazione al numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione, occorre procedere alla nomina di ulteriori sottocommissioni esaminatrici presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle sottocommissioni nominate ai sensi del comma 4 dell’art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;
VISTE le designazioni del Consiglio nazionale forense relative agli avvocati da nominare per ciascun distretto;
VISTO l’art. 84 del regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
VISTO l’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che esclude la comunicazione di avvio del procedimento in presenza di particolari esigenze di celerità;
CONSIDERATA la sicura ricorrenza delle esigenze appena dette per il presente decreto, che deve precedere analoghi successivi decreti ad esso collegati, da adottarsi entro e non oltre la data delle prove d’esame fissate nel decreto ministeriale 16 settembre 2022 di cui in premessa, e tenuto conto della necessità di attendere le indicazioni da parte degli Atenei ubicati presso le Corti di appello;
RITENUTA la necessità di nominare, per le Corti di appello di Catania, Catanzaro, L’Aquila, Lecce, Napoli, Potenza, Roma e Salerno, in assenza di designazioni da parte delle competenti Università, i professori componenti delle sottocommissioni di esame, scegliendoli secondo il criterio delle materie oggetto di insegnamento e, in secondo luogo, applicando il criterio della turnazione, alla luce delle pregresse partecipazioni e, a parità, della minore età anagrafica;
VISTO l’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e considerato che i decreti generali di nomina dei componenti delle sottocommissioni, per le ragioni sopra dette, nonché per l’urgenza legata all’approssimarsi delle date di esame, non possono avere, nella fase, diverso contenuto dispositivo;
VISTA la legge 24 febbraio 1997, n. 27;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
DECRETA
le sottocommissioni per gli esami di avvocato indetti per l’anno 2022, ulteriori rispetto a quelle nominate con decreto ministeriale 6 dicembre 2022 presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia sono così costituite:
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Roma, 16 dicembre 2022
Il Ministro
Carlo Nordio