Tracce e soluzioni pareri diritto penale esame avvocato 2019
Riportiamo di seguito le tracce e le soluzioni schematiche e orientative relative alla prova dedicata alla redazione del parere di diritto penale per l’esame d’avvocato 2019.
TRACCIA 1 parere penale esame avvocato 2019
Tizio, dipendente di una multinazionale, riceve dal suo superiore Mevio l’incarico di sorvegliare il collega di lavoro Caio ed impedire che lo stesso divulghi ad aziende concorrenti alcuni importanti segreti aziendali dei quali è a conoscenza.
Un giorno Tizio segue Caio nei locali dove è in corso di svolgimento una convention e nota che lo stesso, dopo essersi appartato con due persone, consegna loro una pen drive e ne riceve in cambio una busta, nella quale gli sembra di scorgere del denaro. Convinto di aver assistito alla consegna di materiale di proprietà aziendale in favore di personale riconducibile ad una società concorrente, Tizio, sentendosi autorizzato dall’ordine del proprio superiore gerarchico, interviene bruscamente e aggredisce il gruppo, pretendendo l’immediata consegna del supporto informatico.
Ne nasce una colluttazione nel corso della quale Tizio, credendo di scorgere un’arma puntata nella sua direzione, impugna la pistola legalmente detenuta ed esplode un colpo in direzione di Caio, colpendolo in modo letale. Subito dopo, spaventato per l’accaduto, Tizio si dà alla fuga, portando con sé la pen drive caduta a terra durante la colluttazione.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, individui le ipotesi di reato configurabili a carico del suo assistito, prospettando, altresì, la linea difensiva più utile alla difesa dello stesso.
SOLUZIONE traccia 1 esame avvocato 2019
Disciplina normativa
Brevi cenni sull’istituto della legittima difesa di cui all’art. 52 c.p., con particolare riguardo all’ipotesi delle circostanze erroneamente supposte previste dall’art. 59, comma 4 c.p.
Questione
Occorre verificare se l’errore sull’esistenza della causa di giustificazione di cui all’art 52 c.p. sia stato determinato da colpa (in questo caso, ai sensi dell’art. 59, comma 4 c.p., Tizio potrebbe esser chiamato a rispondere del delitto di omicidio colposo) o se possa ritenersi sussistente la legittima difesa putativa.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. Pen., Sez. V, 4 novembre 2009, n. 3507. Nella medesima direzione interpretativa cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 3 maggio 2016, n. 33591; Cass. Pen., Sez. V, 6 aprile 2018, n. 15460.
“L’accertamento della legittima difesa putativa, così come di quella reale, deve essere effettuato con giudizio ex ante delle circostanze di fatto, rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa”.
Conclusioni
Sulla base degli indici fattuali forniti dalla traccia è agevole evidenziare che l’errore valutativo colposo in cui incorre Tizio consiste esclusivamente nel non aver diligentemente accertato il contenuto dello scambio tra Caio e gli altri soggetti (“convinto di aver assistito alla consegna di materiale di proprietà aziendale in favore di personale riconducibile ad una società concorrente”). Non si rinvengono, invece, gli estremi per muovere un rimprovero per colpa nel momento successivo in cui Tizio ha ritenuto di doversi difendere dall’aggressione ingiusta posta in essere da Caio.
Di conseguenza, la condotta realizzata da Tizio deve essere considerata scriminata ai sensi degli artt. 52 e 59 c.p.
È opportuno altresì sottolineare che non sussistono gli estremi per integrare l’ipotesi di eccesso colposo nella legittima difesa (art. 55 c.p.) in quanto la reazione di Tizio risulta proporzionata al pericolo immaginato (“credendo di scorgere un’arma puntata nella sua direzione”).
[Un’ulteriore questione giuridica, secondaria ed eventuale, avrebbe potuto consistere nell’analisi dei profili costitutivi del reato di rapina. Tuttavia, nonostante l’apparente sussistenza di alcuni requisiti della fattispecie (violenza e sottrazione), risulta evidente la mancanza dell’altruità della res e dell’elemento soggettivo.]
TRACCIA 2 parere penale esame avvocato 2019
Il diciannovenne Caio conosce su facebook la tredicenne Mevia e tra i due inizia una fitta corrispondenza via chat, senza che mai avvenga un incontro effettivo.
Caio, dopo qualche tempo, chiede a Mevia di inviargli delle foto in cui lei mostri le sue parti intime. Mevia gli invia le foto richieste e, a sua volta, chiede a Caio di inviarle qualche foto in cui anch’egli sia nudo. Caio Le invia una foto in cui lui stesso e il suo amico coetaneo Sempronio, nel corso di una festa, posavano ubriachi e in slip: foto che Sempronio aveva proibito a Caio di diffondere. La madre di Mevia, avendo per caso scoperto sul computer della ragazza la fitta corrispondenza intercorsa con Caio e le foto che i due si erano scambiati, denuncia il giovane. Successivamente anche Sempronio, avendo appreso dalla stampa locale che Caio aveva inviato a Mevia la foto che Lui aveva vietato di diffondere, denuncia l’amico.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Caio, individui le ipotesi di reato configurabili a carico del suo assistito, prospettando, altresì, la linea difensiva più utile alla difesa dello stesso.
SOLUZIONE traccia 2 esame avvocato 2019
Disciplina normativa
Brevi cenni sulle fattispecie di reato che vengono ad ipotizzarsi in astratto dalla lettura della vicenda in esame, fattispecie che la madre Mevia e l’amico di Caio avrebbero potuto indicare in querela.
La soluzione di seguito prospettata prevede una serie di ipotesi di reato in astratto anche non fondate, per poi concludere e individuare la fattispecie che può meglio riferirsi al caso di specie.
Trattare i reati di seguito facendo rilievo sugli elementi costitutivi delle varie fattispecie e le evoluzioni normative.
Detenzione materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).
Corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.).
Adescamento di minorenne (art. 609 undecies c.p.).
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.).
Definizione pornografia minorile, art. 600 ter, co. 7, c.p.
Trattamento illecito dati personali, art. 167 Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Questioni.
- Se la condotta di chi richiede e riceve foto di minori di anni 18, dai minori stessi possa integrare il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (escluso che integri 600 ter c.p., in quanto non vi è cessione nè realizzazione da parte di terzi di materiale pornografico; fare cenno anche all’art. 600 ter c.p. per escluderlo immediatamente, alla luce della sentenza n. 39039/18, soprattutto perchè in questo caso non vi era alcuna ipotesi di cessione).
- Se l’invio al minore su richiesta dello stesso di una propria foto in cui veniva ritratto solo con gli slip possa integrare il delitto di corruzione di minorenni (in particolare, se l’assenza di nudità e l’assenza della finalità esplicita di mostrare fotografie pornografiche per indurlo ad effettuare a sua volta atti sessuali e la mancata contestualità della presenza dell’agente nel luogo fisico in cui si trova il minore).
- Se l’invio di una foto rappresentante il soggetto in slip possa dirsi a contenuto sessualmente esplicito integrante il reato di cui all’art. 612 ter c.p.
Giurisprudenza di riferimento
La qualificazione di materiale pedopornografico – richiede la rappresentazione di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, ovvero qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di minori che renda manifesta la riproduzione delle nudità a fini di concupiscenza e di ogni altra pulsione di natura sessuale (Cass. Pen., 19 luglio 2018, n. 33862)
Cassazione Penale, Sez. III, 21 marzo 2016 (ud. 18 febbraio 2016), n. 11675, che ha escluso integrasse cessione di materiale pedopornografico la cessione di autoscatti realizzati direttamente dal minore, ha concluso che comunque integra la condotta punita dal delitto di detenzione di materiale pornografico di cui all’art. 600 quater c.p. (quindi per converso anche la mera detenzione è punibile anche se realizzati dalla minore stessa).
Vedi anche sentenza Cass. Pen., n. 39039/18.
Non è configurabile il reato, anche soltanto tentato, di corruzione di minorenne di cui all’art. 609 quinquies c.p., nell’ipotesi in cui l’agente mostri a minori giornali e videocassette a contenuto pornografico, esulando la predetta condotta dal concetto e dal significato di atto sessuale che deve necessariamente concretizzarsi in un’attività fisica che coinvolga in qualche modo direttamente gli organi sessuali, maschile o femminile, con il proposito, nell’ipotesi di reato che qui interessa, di farvi assistere i minori per suscitare in loro l’eccitazione dei sensi.
(Cass. Pen., Sez. III, 2 aprile 1999, n. 4264).
Cass. Pen., Sez. III, 12/03/2008, n. 15633: “In tema di reati sessuali, il delitto di corruzione minorenne (art. 609 quinquies c.p.) richiede il dolo specifico, in quanto è necessario che gli atti sessuali siano compiuti al fine di far assistere il minore, ovvero nella consapevolezza dell’agente di agire allo scopo specifico di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza. (Fattispecie nella quale il dolo è stato escluso per aver l’agente posto in essere atti masturbatori alla presenza di due minori, dei quali uno dormiva e l’altro faceva finta di dormire)“.
Cass. Pen. Sez. III, 7 giugno 2019, n. 38751/19: “Il delitto di corruzione di minorenni, di cui all’art. 609 quinquies, comma 2, c.p., è configurabile anche mediante l’invio di immagini, ritraenti atti sessuali, attraverso l’uso della rete internet (nel caso di specie, messaggistica whatsapp)“.
Conclusioni
Nel caso esposto in astratto sembrerebbero configurabili diverse fattispecie di reato, o meglio ipotizzando quelle che i querelanti avrebbero potuto citare e indicare nelle querele sporte.
Andava quindi circoscritta l’analisi soffermandosi solamente sulle ipotesi di reato più fondate, tenendo anche presente che alcune sono fattispecie incriminatrici residuali in cui vi è presente la formula “se il fatto non costituisce più grave reato”.
Appare del tutto infondata già da subito la sussistenza dei reati di cui agli artt. 609 undecies c.p., 167 cod. privacy.
Il primo perchè non vi è alcuna condotta finalizzata all’adescamento, il secondo perchè non vi è stata diffusione o comunque finalità di trarre profitto o nocumento al terzo dal materiale inviato (questo con riferimento all’invio della foto in slip non autorizzato).
Per quanto riguarda i reati di cui agli artt. 600 quater c.p., 609 quinquies c.p. e 612 bis c.p. si ritiene che con riferimento al reato di cui all’art. 612 ter c.p. (condotta di invio foto in slip dell’amico), è da escludere che le foto in oggetto possano ritenersi quelle “a contenuto sessualmente esplicito”, in quanto i ragazzi non erano in pose sessuali o nudi, erano in slip ma non ponevano in essere alcun atto a contenuto sessualmente esplicito.
Inoltre, per quanto riguarda il 609 quinquies c.p., l’argomentazione giuridica da sostenere è sia quella volta ad escludere che l’assenza di immagini in qualche modo direttamente riferibili agli organi sessuali, maschile o femminile, con il proposito, nell’ipotesi di reato che qui interessa, di farvi assistere i minori per suscitare in loro l’eccitazione dei sensi non configura il delitto in esame. Di contro anche in questo caso le immagini non possono considerarsi pornografiche non avendo i genitali in mostra, nè essendo in pose sessualmente esplicite.
Inoltre, si poteva anche argomentare contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassazione sopracitata, che nel caso di specie, non vi è alcuna webcam e che l’invio di foto non contestuali non possa integrare la condotta di mostrare foto pornografiche in quanto la condotta comunque deve avere contestualità con la presunta persona offesa e se si applicasse anche all’invio telematico si finirebbe per applicare un’interpretazione analogica in malam partem (vietata).
Quanto alla detenzione di materiale pedopornografico, la giurisprudenza è pressappoco pacifica nel ritenere che anche i selfie o le immagini realizzate dal minore possano integrare il reato di cui all’art. 609 quater.
Tale ultima ipotesi infatti appare quella più fondata nel caso di specie.
Quanto alla strategia ipotizzabile nel caso in cui Caio venga raggiunto da un avviso ex art. 415 bis c.p. per tale ultimo reato, avendo una pena edittale fino a 3 anni (e non ricorrendo sicuramente l’aggravante specifica), sicuramente potrebbe sostenersi la ricorrenza della causa di non punibilità ex art 131 bis c.p. (non rilevando il fatto dell’età ai fini dell’applicazione essendo elemento costitutivo del reato, va escluso che possa impedire tout court in automatico l’applicazione della causa di non punibilità citata sul punto comunque Cass. Pen., Sez. III, 28 dicembre 2016, n. 54996) viste tutte le circostanze del caso. In alternativa si potrebbe propendere ma si ritiene preferibile la strategia precedente, anche una sospensione del procedimento con messa alla prova, volta ad estinguere il reato una volta concluso positivamente l’esito della messa alla prova.