Tracce e soluzioni pareri diritto civile esame avvocato 2019
Riportiamo di seguito le tracce e le soluzioni schematiche e orientative relative alla prova dedicata alla redazione del parere di diritto civile per l’esame d’avvocato 2019.
TRACCIA 1 parere civile esame avvocato 2019
L’imprenditore individuale Tizio si rivolge alla Società Gamma affinché la stessa acquisti un macchinario che è in vendita presso il negozio gestito da Caio e glielo conceda poi in locazione finanziaria.
Il contratto di leasing viene stipulato e prevede il pagamento, a carico dell’utilizzatore Tizio, della complessiva somma di 60.000 euro, suddivisa in rate mensili di 1.000,00 euro ciascuna. Contestualmente, la società Gamma e il fornitore stipulano un patto di riacquisto in forza del quale Caio, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing e a seguito di apposita richiesta da parte della società Gamma, si obbliga a riacquistare il bene a un prezzo prestabilito.
Nel corso del rapporto contrattuale, però, Tizio non paga le ultime 10 rate pattuite. Caio, pur consapevole di non esservi tenuto e per evitare di essere costretto a riacquistare un bene che, in quanto usato, ha ormai perso gran parte del suo valore commerciale, decide di provvedere lui stesso al pagamento dei residui canoni insoluti e versa alla società concedente la somma di 10.000,00 euro.
Successivamente Caio cita in giudizio Tizio dichiarando di agire in regresso ai sensi dell’articolo 1950 c.c. e chiedendo la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento.
Tizio, ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, si rivolge ad un legale per un consulto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga un parere motivato illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.
SOLUZIONE traccia 1 esame avvocato 2019
Disciplina normativa
Brevi cenni sul contratto di leasing: prima contratto atipico, poi tipizzato con la legge n. 124 del 2017.
Soffermarsi, poi, sui vari tipi di leasing, in particolare il leasing di godimento.
Questione
Una volta individuato il tipo di contratto di leasing che le parti hanno stipulato, occorre verificare se l’adempimento da parte del terzo possa o meno legittimare automaticamente quest’ultimo a ripetere quanto pagato al creditore.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. Civ., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9996.
La sentenza afferma che: “L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall’art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all’art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo “ex latere solventis“, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.”.
Conclusioni
Pertanto, l’adempimento da parte del terzo non legittima quest’ultimo automaticamente a ripetere quanto pagato al creditore. Tuttavia, Caio sarebbe legittimato a proporre azione di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., per aver pagato un debito consapevolmente altrui. Ciò, solo ove il terzo non sia stato surrogato dal creditore ai sensi dell’art. 1203 c.c.
Nel caso di specie, invero, Caio ha un interesse qualificato e rilevante all’estinzione dell’obbligazione e probabilmente (nulla ci dice la traccia in merito) potrebbe essere stato surrogato dal creditore al momento del pagamento, ai sensi dell’art. 1203 c.c. Ne conseguirebbe, quindi, l’infondatezza della pretesa di Tizio di opporsi al pagamento.
In merito all’azione di regresso intentata da Caio, occorre sottolineare che l’errata qualifica di tale azione (regresso) non ne impedisce la riqualificazione corretta da parte del giudice, se i presupposti formali e sostanziali dell’azione sono stati rispettati, secondo il brocardo iura novit curia.
Si consiglia, dunque, a Tizio di pagare la somma richiesta, ritenendosi legittima la pretesa di Caio.
TRACCIA 2 parere civile esame avvocato 2019
L’imprenditore edile Caio, venuto a conoscenza che l’amico Sempronio ha intenzione di ristrutturare l’appartamento in cui abita, si dichiara disponibile a eseguire personalmente i lavori all’uopo necessari e predispone un preventivo per il complessivo importo di 45.000,00 euro. Sempronio, ricevuto brevi manu il preventivo, vi appone a penna alcune modifiche, indicando il corrispettivo di 35.000,00 euro e precisando che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 15 novembre 2019 e avrebbero dovuto concludersi entro il 31 gennaio 2020. Lo stesso Sempronio riconsegna poi a Caio il documento così modificato. Dopo alcuni giorni, in data 10 ottobre 2019, Caio invia a Sempronio una email, regolarmente ricevuta dal destinatario, con la quale dichiara di accettare le nuove condizioni e si rende disponibile ad iniziare i lavori già dal 18 ottobre.
Con successiva email del 15 ottobre 2019, Sempronio comunica, però, di voler annullare la propria commissione e invita Caio a non dare avvio alle opere.
Qualche tempo dopo, però, Sempronio riceve una lettera da parte di Caio, nella quale questi, lamentando l’inadempimento agli obblighi contrattuali, chiede la corresponsione della somma di 35.000,00 euro a titolo di ristoro del danno conseguente alla mancata esecuzione del contratto.
Sempronio si rivolge dunque ad un legale per conoscere quale posizione assumere nei confronti dell’altrui pretesa creditoria.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga un parere motivato, illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.
SOLUZIONE traccia 2 esame avvocato 2019
Disciplina normativa
Art. 1655 c.c. – Contratto di appalto (brevi cenni).
Art. 1326 c.c. – Conclusione del contratto, con particolare riferimento alle ipotesi in cui l’accettazione non sia conforme alla proposta (comma V).
Art. 1373 c.c. – Recesso unilaterale, disciplina generale.
Art. 1671 c.c. – Recesso unilaterale dal contratto di appalto, disciplina speciale.
Questione
Occorre dunque stabilire il momento di conclusione del contratto tra Caio e Sempronio per poi definire la legittimità o meno del recesso esercitato da Sempronio ed infine quantificare l’eventuale somma dovuta da Sempronio a Caio, definendo il riparto dell’onere probatorio.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. Civ., Sez. II, 6 giugno 2017, n. 14006.
La sentenza afferma che: “Del pari costituisce accertamento riservato all’apprezzamento del giudice di merito, che non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, valutare se l’intesa raggiunta abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio. Per tale valutazione, ben può il giudice far ricorso ai criteri interpretativi dettati dall’art. 1362 c.c. e segg., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d’interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del “nomen iuris” e della lettera dell’atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre.”.
Cass. Civ., Sez. II, 8 marzo 2017, n. 5879.
La sentenza afferma che: “Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte: “in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., grava sull’appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l’interruzione dell’appalto non ha impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi, ovvero gli ha procurato vantaggi diversi”
Conclusioni
Visti gli elementi forniti dalla traccia, il contratto di appalto, che non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potrebbe ritenersi concluso in data 10 ottobre 2019, nel momento in cui Sempronio riceve l’accettazione di Caio via e-mail. Del resto, la generica manifestazione di disponibilità da parte di quest’ultimo ad iniziare i lavori dal 18 ottobre 2019, non equivale a nuova proposta, ai sensi del comma V dell’art. 1326 c.c.
In secondo luogo, la comunicazione di Sempronio di voler annullare la propria commissione e non dare avvio alle opere integrerebbe legittimo esercizio del recesso, ai sensi dell’art. 1671 c.c.
Pertanto, Sempronio sarebbe tenuto solamente ad indennizzare l’appaltatore delle spese sostenute e del mancato guadagno.
Alla luce di quanto sopra, la pretesa creditoria di Caio non potrebbe considerarsi legittima e dovrebbe eventualmente essere circoscritta alle sole ipotesi previste dall’art. 1671 c.c., gravando sull’appaltatore, che richiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di provare l’utile netto.