Soluzioni tracce parere diritto civile esame avvocato 2018
Riportiamo di seguito le tracce e le soluzioni relative alla prova dedicata alla redazione del parere di diritto civile per l’esame d’avvocato 2018.
Traccia 1 parere diritto civile esame avvocato 2018
Tizio, residente nel comune di Alfa, è proprietario di un immobile denominato “Villa Adelaide”, sito nella nota località balneare del comune di Beta. L’abitazione è però stabilmente occupata da Caio, il quale ne ha preso possesso a partire dal gennaio del 1980, allorché Tizio ha smesso di recarsi nell’immobile in occasione delle vacanze.
In data 6 ottobre 2009, Tizio aliena “Villa Adelaide” all’amico di vecchia data Sempronio – che conosceva l’immobile per esservisi spesso recato durante le vacanze estive fino all’anno 1979 – e ne riceve il pagamento del corrispettivo di euro 120.000. Sempronio, dopo aver proceduto alla trascrizione dell’atto di vendita in data 20.10.2009, si reca nel Comune di Beta per prendere possesso dell’immobile ma vi trova Caio, che gli nega l’accesso. Successivamente il Tribunale di Beta, con sentenza passata in giudicato in data 4 luglio 2011, dichiara Caio proprietario di Villa Adelaide per usucapione, in virtù del possesso protrattosi per venti anni alla data del 20 gennaio 2000. La causa era stata introdotta da Caio contro Tizio (rimasto contumace) con atto di citazione notificato in data 10.3.2009.
Tizio dunque, preoccupato per le rivendicazioni di Sempronio in relazione alla compravendita dell’immobile, si reca dal proprio avvocato per un consulto.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere esaminando tutte le questioni sottese al caso.
Soluzione traccia 1 esame avvocato 2018
Disciplina normativa
Brevi cenni sui modi d’acquisto della proprietà (a titolo originario e a titolo derivativo);
Art. 1158 c.c. – Usucapione.
Artt. 2643 e 2644 c.c. – Trascrizione e principio di continuità delle trascrizioni.
Questione
Occorre verificare se il principio della continuità delle trascrizioni possa risolvere o meno il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. Civ., sez. II, 3 febbraio 2005, n. 2161.
La sentenza afferma che: “In tema di trascrizione, il conflitto fra l’acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del c.c., a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione e dall’anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall’art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell’art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa“.
Questione da trattare direttamente nelle conclusioni
Rimedi che potrebbe esperire l’acquirente Sempronio nei confronti del venditore Tizio: art. 1483 c.c.
Conclusioni
Caio avrebbe acquistato la proprietà dell’immobile per usucapione, accertata e dichiarata con sentenza passata in giudicato in data 4 luglio 2011.
L’atto di citazione relativo alla causa introdotta da Caio contro Tizio per l’accertamento dell’usucapione veniva notificato in data 10 marzo 2009, pertanto la notifica si perfezionava vista la dichiarazione di contumacia di quest’ultimo.
Sempronio, quindi, potrebbe agire nei confronti di Tizio per evizione totale del bene a lui venduto, ai sensi dell’art. 1483 c.c. (il quale a sua volta richiama l’art. 1479 c.c.); a tal proposito, giova rilevare che la prescrizione della suddetta azione è di dieci anni, il cui dies a quo non deve identificarsi nel tempo in cui il contratto è stato perfezionato, bensì nel momento in cui il diritto del terzo sul bene viene incontestabilmente accertato. Nel caso di specie, il dies a quo coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell’avvenuta usucapione (il 4 luglio 2011), pertanto Sempronio rientrerebbe nei termini.
Traccia 2 parere diritto civile esame avvocato 2018
Tizio gioca una partita a poker con quattro sconosciuti, nel corso della quale viene bevuta da tutti una consistente quantità di whiskey. All’esito della mano finale, Tizio perde l’importo di euro 1.000 in favore di Caio. Non avendo con sè tale importo, chiede ed ottiene 24 ore di tempo per saldare il debito ma non riesce a procurarsi la somma necessaria. Pertanto, dietro pressioni di Caio e degli amici di quest’ultimo che avevano partecipato alla partita, sottoscrive una dichiarazione con la quale promette il pagamento della vincita a Caio entro le successive 48 ore.
Dopo aver pagato la somma, però, Tizio si rivolge al proprio legale rappresentando che gli altri giocatori avevano barato al gioco e che la promessa di pagamento gli era stata estorta dietro minacce di gravi ripercussioni alla propria integrità fisica.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso ed individuando le varie possibilità di tutela offerte dall’ordinamento.
Soluzione traccia 2 esame avvocato 2018
Disciplina normativa
Art. 2034 c.c. – Obbligazioni naturali (brevi cenni), con particolare riferimento all’adempimento spontaneo e alla capacità del soggetto che esegue la prestazione.
Art. 1933 c.c. – Mancanza di azione (del giuoco e della scommessa).
Art. 1988 c.c. – Promessa di pagamento e ricognizione di debito.
Questione
Posto che la ricognizione di debito e la promessa di pagamento non integrano una fonte autonoma di obbligazione ma hanno un mero effetto confermativo di un preesistente rapporto giuridico fondamentale, occorre verificare se in tal caso sia o meno applicabile la disciplina di cui all’art. 1933 c.c., laddove la promessa sia collegata al giuoco o alla scommessa.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. Civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7694.
La sentenza afferma che: “La disciplina prevista dall’art. 1933 c.c. è estendibile a fattispecie come le dazioni di denaro, di fiches, promesse di mutuo e riconoscimenti di debito, qualora le stesse risultino funzionalmente collegate all’attuazione del gioco o della scommessa“.
Conclusioni
Dalla traccia emerge che Tizio ha partecipato ad una partita di poker nel corso della quale ha bevuto whisky ponendosi, pertanto, in stato di incapacità di intendere e di volere.
Stante l’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 2034 e 1933 c.c., per i motivi sopra esposti Tizio potrà richiedere la restituzione della somma di Euro 1.000,00 per tre ordini di motivi:
– si trovava in stato di incapacità avendo egli assunto ingenti quantità di alcool;
– non ha adempiuto spontaneamente all’obbligazione;
– è risultato sconfitto, in quanto gli altri giocatori hanno posto in essere un’attività fraudolenta.