ESAME AVVOCATO – INFO UTILI

PROROGA DELLA DISCIPLINA DI ESAME ALLA SESSIONE 2024-2025

Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (decreto Milleproroghe 2024), convertito con modifiche dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024), prevede all’articolo 11, comma 6-quinquies, la proroga, anche per il 2024, della disciplina speciale in materia di esami di abilitazione alla professione di avvocato (art. 4-quater, D.L. 10 maggio 2023, n. 51).

Pertanto, limitatamente alle sessioni per gli anni 2023 e 2024, l’art. 4-quater del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, prevede quanto segue.

Art. 4-quater. Proroga della disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

[…]
2. L’esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.
3.    La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.
4.    Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.

5.    La prova orale si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:

a)   esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;
b)   discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;
c)  dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
6.     Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di 10 punti di merito per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 5.
7.    Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.
[…]
9.     Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame […] sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali, la pubblicità delle sedute di esame nonché le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.
IN BOCCA AL LUPO!!!